A Capodanno è entrata in vigore la legge 178 del 30/12/20 che all'articolo 1 commi 248-252 proroga al 30/06/21 la moratoria dei finanziamenti prevista dall’articolo 56 del decreto legge 18 Cura Italia, in modo analogo alla proroga precedente entrata in vigore a Ferragosto.
Data la purtroppo scarsa attenzione del legislatore (al 19 gennaio sia il testo della normativa vigente che le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze non sono ancora state aggiornate) per una norma che da sola rappresenta metà dei provvedimenti adottati per garantire liquidità (circa 150 su 300 miliardi) al fine di contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 riteniamo opportuno dare alcune informazioni utili per il suo utilizzo.
Per quanto riguarda le moratorie dei finanziamenti richieste finora la proroga opera automaticamente. Su queste operazioni il finanziatore non può quindi procedere alla revoca in caso di fidi e anticipi su crediti e dovrebbe inviarvi il piano di rientro aggiornato in caso di mutui. E’ comunque possibile la rinuncia alla proroga da parte del finanziato da far pervenire al finanziatore entro il termine del 31/01/21 tramite raccomandata o PEC.
Per quanto riguarda invece eventuali moratorie dei finanziamenti non ancora richieste queste devono pervenire al finanziatore entro il termine del 31/01/21 tramite raccomandata o PEC. Le operazioni ammesse, esistenti alla data del 17/03/20, sono le seguenti:
a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
b) i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/06/21;
c) i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
E’ facoltà del finanziato richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando quindi i rimborsi in conto interessi.