(versione 01.10.09 – non definitiva)

Per potersi definire «mutualistica e solidale» tutta l'attività finanziaria del soggetto, e tutte le attività ad essa collegate, devono uniformarsi ai seguenti principi e alle seguenti norme:

1. Accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione a sostegno della funzione sociale delle attività finanziate e del benessere della comunità.

Cena durante la Festa MAGica – settembre '09 – VilloreEsclusione di ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.

2. Preferenza delle garanzie personali (anche di gruppo), a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle patrimoniali.
Almeno il 75% del numero dei finanziamenti in corso deve essere garantito esclusivamente da garanzie personali.

3. Trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente in:

a) Massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti; essi devono essere composti da soli due elementi: costi di gestione della struttura e remunerazione del denaro investito. Il tasso applicato ai finanziamenti non è determinato dal potere contrattuale dei finanziati. La remunerazione del capitale sociale non deve superare il tasso d’inflazione, escludendo ogni forma di ulteriore arricchimento.
b) Massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti, con esplicita previsione di forme di partecipazione e comunicazione ai soci. In particolare espressa previsione della possibilità per i soci di assistere liberamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l’individuazione, con approvazione dell’assemblea dei soci, di strumenti per favorire la creazione di rapporti di conoscenza, scambio e collaborazione fra i soci finanziatori e soci finanziati.
Comunicazione pubblica dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto e delle altre principali decisioni strategiche.
c) Forma cooperativa a mutualità prevalente della struttura, con esplicita previsione di partecipazione in qualità di soci, con i medesimi diritti e doveri, di investitori, finanziati e lavoratori (o rappresentanti di questi ultimi in caso di strutture consortili o comunque di secondo livello). I finanziati devono essere soci.
d) Individuazione degli strumenti per definire e verificare il raggiungimento dei propri fini sociali: la cooperativa dovrà adottare idonei strumenti, discussi e approvati dalla propria assemblea dei soci, per definire e verificare periodicamente in modo partecipato, il raggiungimento dei propri fini sociali.
e) Concessione dei finanziamenti si deve basare, oltre che sull'istruttoria economica, anche su quella socio-ambientale e tale istruttoria deve avere pari valore di quella economica all'interno del meccanismo decisionale di concessione del finanziamento.